Nelle ultime settimane l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due circolari con tutti i chiarimenti per fruire di tre crediti d’imposta previsti dal decreto Rilancio.
Si tratta di:
- credito d’imposta per sanificazione
- credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro
- credito d’imposta per affitti pagati
Sono inoltre stati pubblicati i modelli relativi alle pratiche da presentare per fruire dei suddetti crediti d’imposta.
Si riportano di seguito le informazioni specifiche per ciascuno.
CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE:
Il bonus sanificazione spetta tutti i soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali.
Le spese ammissibili sono quelle relative a:
– sanificazione (solo se certificata da operatori professionisti);
– acquisto di prodotti detergenti o disinfettanti;
– dispositivi di protezione individuale (solo possedendo il documento di certificazione europea degli standard di sicurezza);
– dispositivi diversi dai precedenti (es termoscanner);
– dispositivi atti a mantenere la distanza interpersonale.
L’importo massimo di spesa è di 100.000 euro (imponibile).
Per usufruire del credito d’imposta per la sanificazione (art. 125 del DL 34/2020) occorre presentare una preventiva domanda all’Agenzia delle entrate.
Le domande possono essere presentate dal 20 luglio al 7 settembre.
Nella domanda dovranno essere indicate le spese sostenute per la sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale acquistati dal 1 gennaio sino alla data di presentazione della domanda, nonché quelle che si prevedono di sostenere entro il 31 dicembre 2020.
Il bonus “teorico” spettante è del 60%.
Una volta ricevute tutte le domanda l’agenzia delle entrate provvederà a ripartire il tetto massimo di spesa stanziato sulle somme richieste. Pertanto la % di credito spettante potrà essere minore rispetto all’iniziale 60%. L’agenzia delle entrate comunicherà entro l’11 settembre la % di spettanza.
Il credito può essere utilizzato in compensazione con modello F24, può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio 2020 per diminuire l’ammontare delle imposte dovute, oppure può essere ceduto a soggetti terzi (entro il 31 dicembre 2021)
Il credito non utilizzato può essere riportato negli esercizi successivi.
CREDITO PER L’ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO:
Possono usufruire del credito per l’adeguamento dei luoghi di lavoro:
– tutti gli esercenti attività aperte al pubblico e che svolgano una delle attività di cui alla pagina 6 e 7 della circolare n.20 ;
– gli Enti considerati del Terzo settore, ovvero (non essendo ancora in vigore il RUNTS) le associazioni, fondazioni o altri enti privati iscritti in uno dei registri attualmente istituiti a livello regionale o nazionale, qualunque attività svolgano.
Le spese agevolabili sono:
1) gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:
- a) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
- b) gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).
2) gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di “innovazione” o “sviluppo”, occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working
Il suddetto credito (art. 120 del DL 34/2020), può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 a partire dal 1 gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2021. Il credito eventualmente non utilizzato andrà perso.
Il credito può essere ceduto a soggetti terzi.
La domanda di comunicazione delle spese ammissibili deve essere presentata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021.
Anche in questo caso il credito utilizzabile in compensazione è pari al 60% delle spese sostenute (imponibile), spese di ammontare massimo 80.000 euro.
CREDITO D’IMPOSTA PER AFFITTI PAGATI:
Il credito d’imposta spetta nella misura del:
- 60% per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività;
- 30% dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività.
Per quanto riguarda il leasing nella circolare dell’Agenzia delle entrate viene specificato che si tratta del solo leasing operativo e non leasing finanziario.
Il credito spetta ai soggetti che nel 2019 hanno avuto un fatturato massimo di 5 milioni di euro e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei mesi elencati.
Nel caso di enti non commerciali che svolgano sia attività istituzionale che commerciale il credito spetta:
- Qualora l’immobile affittato sia utilizzato per l’attività commerciale, solo se il fatturato 2019 era inferiore a 5 milioni e se nel mese di riferimento vi è stato un calo di fatturato maggiore del 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
- Qualora l’immobile sia utilizzato per l’attività istituzionale, si fa riferimento al solo limite dei 5 milioni di euro;
- In caso di utilizzo promiscuo l’affitto deve essere suddiviso tra le due attività e spetta sulla base dei criteri sopra indicati.
E’ necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
– in compensazione (subito dopo il pagamento del canone) utilizzando il codice tributo “6920”;
– nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
– può essere ceduto (entro il 31 dicembre 2021):
- a) al locatore o al concedente;
- b) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
L’eventuale credito residuo sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi.