Crediti d’imposta

Nelle ultime settimane l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due circolari con tutti i chiarimenti per fruire di tre crediti d’imposta previsti dal decreto Rilancio.

Si tratta di:

  • credito d’imposta per sanificazione
  • credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro
  • credito d’imposta per affitti pagati

Sono inoltre stati pubblicati i modelli relativi alle pratiche da presentare per fruire dei suddetti crediti d’imposta.

Si riportano di seguito le informazioni specifiche per ciascuno.

CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE:

Il bonus sanificazione spetta  tutti i soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali.

Le spese ammissibili sono quelle relative a:

– sanificazione (solo se certificata da operatori professionisti);

– acquisto di prodotti detergenti o disinfettanti;

– dispositivi di protezione individuale (solo possedendo il documento di certificazione europea degli standard di sicurezza);

– dispositivi diversi dai precedenti (es termoscanner);

– dispositivi atti a mantenere la distanza interpersonale.

L’importo massimo di spesa è di 100.000 euro (imponibile).

Per usufruire del credito d’imposta per la sanificazione (art. 125 del DL 34/2020) occorre presentare una preventiva domanda all’Agenzia delle entrate.

Le domande possono essere presentate dal 20 luglio al 7 settembre.

Nella domanda dovranno essere indicate le spese sostenute per la sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale acquistati dal 1 gennaio sino alla data di presentazione della domanda, nonché quelle che si prevedono di sostenere entro il 31 dicembre 2020.

Il bonus “teorico” spettante  è del 60%.

Una volta ricevute tutte le domanda l’agenzia delle entrate provvederà a ripartire il tetto massimo di spesa stanziato sulle somme richieste. Pertanto la % di credito spettante potrà essere minore rispetto all’iniziale 60%. L’agenzia delle entrate comunicherà entro l’11 settembre la % di spettanza.

Il credito può essere utilizzato in compensazione con modello F24, può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio 2020 per diminuire l’ammontare delle imposte dovute,  oppure può essere ceduto a soggetti terzi (entro il 31 dicembre 2021)

Il credito non utilizzato può essere riportato negli esercizi successivi.

 

CREDITO PER L’ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO:

Possono usufruire del credito per l’adeguamento dei luoghi di lavoro:

– tutti gli esercenti attività aperte al pubblico e che svolgano una delle attività di cui alla pagina 6 e 7 della circolare n.20 ;

gli Enti considerati del Terzo settore, ovvero (non essendo ancora in vigore il RUNTS) le associazioni, fondazioni o altri enti privati iscritti in uno dei registri attualmente istituiti a livello regionale o nazionale, qualunque attività svolgano.

Le spese agevolabili sono:

1) gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:

  1. a) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
  2. b) gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).

2) gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di “innovazione” o “sviluppo”, occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working

 

Il suddetto credito (art. 120 del DL 34/2020), può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 a partire dal 1 gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2021. Il credito eventualmente non utilizzato andrà perso.

Il credito può essere ceduto a soggetti terzi.

La domanda di comunicazione delle spese ammissibili deve essere presentata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021.

Anche in questo caso il credito utilizzabile in compensazione è pari al 60% delle spese sostenute (imponibile),  spese di ammontare massimo 80.000 euro.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER AFFITTI PAGATI:

Il credito d’imposta spetta nella misura del:

  • 60% per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività;
  • 30% dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività.

Per quanto riguarda il leasing nella circolare dell’Agenzia delle entrate viene specificato che si tratta del solo leasing operativo e non leasing finanziario.

Il credito spetta ai soggetti che nel 2019 hanno avuto un fatturato massimo di 5 milioni di euro e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei mesi elencati.

 

Nel caso di enti non commerciali che svolgano sia attività istituzionale che commerciale il credito spetta:

  • Qualora l’immobile affittato sia utilizzato per l’attività commerciale, solo se il fatturato 2019 era inferiore a 5 milioni e se nel mese di riferimento vi è stato un calo di fatturato maggiore del 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
  • Qualora l’immobile sia utilizzato per l’attività istituzionale, si fa riferimento al solo limite dei 5 milioni di euro;
  • In caso di utilizzo promiscuo l’affitto deve essere suddiviso tra le due attività e spetta sulla base dei criteri sopra indicati.

 

E’ necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

– in compensazione (subito dopo il pagamento del canone) utilizzando il codice tributo “6920”;

– nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

– può essere ceduto (entro il 31 dicembre 2021):

  1. a) al locatore o al concedente;
  2. b) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L’eventuale credito residuo sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi.

Bando impresa sicura

Le spese ammissibili individuate all’articolo 7 del bando sono quelle sostenute per l’acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa, esclusivamente rientranti nelle seguenti tipologie:

  • mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
  • guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  • dispositivi per protezione oculare;
  • indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
  • calzari e/o sovrascarpe;
  • cuffie e/o copricapi;
  • dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
  • detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

Ai fini dell’ammissibilità al bando le spese per l’acquisito dei DPI di cui sopra devono presentare le seguenti caratteristiche:

  • far riferimento a fatture emesse dal fornitore nel periodo compreso tra il 17.03.2020 (data di pubblicazione in GU del Decreto Cura Italia) e la data di invio della domanda di rimborso;
  • far riferimento a fatture che risultino pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso, attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura (compresi pagamenti con carta di credito e paypal);
  • essere complessivamente non inferiori a euro 500,00 di imponibile, con riferimento anche a più fatture;
  • non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, in quanto il rimborso non è cumulabile con altre agevolazioni.

Sono ammesse anche le fatture di acconto, purché emesse nel periodo sopra indicato e in presenza contestuale, nella domanda di rimborso, della relativa fattura di saldo.

Non sono comunque ammissibili a rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, compresa l’Iva.

Per quanto attiene il rimborso concedibile alle imprese richiedenti, ai sensi dell’articolo 8 del bando, esso è pari al 100% delle spese ammissibili sostenute nel rispetto dei seguenti limiti di importo erogabile:

  • euro 500,00 per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI, come risultanti da quanto dichiarato dall’impresa nella domanda di rimborso;
  • euro 150.000,00 di importo massimo per impresa.

I rimborsi sono in ogni caso concessi entro il limite di risorse finanziarie complessive previste dal Decreto Cura Italia di 50 milioni di euro, comprensivi degli oneri di gestione e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.

L’iter di presentazione delle domande di rimborso è articolato nelle seguenti tre fasi:

  • prenotazione del rimborso, dal 11.05.2020 al 18.05.2020, dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
  • pubblicazione dell’elenco cronologico delle prenotazioni del rimborso, entro tre giorni dal termine finale per la prenotazione del rimborso;
  • compilazione e istruttoria della domanda di rimborso, a partire dalle ore 10.00 del 26.05.2020 fino alle ore 17.00 del 11.06.2020.

La fase 1) di prenotazione del rimborso va effettuata attraverso lo sportello informatico, alla pagina https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus del sito web di Invitalia, inserendo esclusivamente il codice fiscale dell’impresa proponente e del suo legale rappresentante e l’importo da rimborsare.

Ciascuna impresa può presentare una sola prenotazione di rimborso e in ogni caso vale la prima prenotazione regolarmente trasmessa.

Nella fase 2) è pubblicato, alla pagina dedicata all’intervento del sito web di Invitalia, l’elenco cronologico di arrivo delle richieste di prenotazione correttamente inoltrate dalle imprese nell’ambito della fase 1), con indicazione del relativo esito di ammissibilità alla successiva fase 3).

Nella fase 3) le imprese collocate in posizione utile sono tenute a presentare, pena la decadenza della prenotazione, la domanda di rimborso redatta attraverso la procedura informatica e contenente le informazioni indicate nell’apposito modello disponibile nella pagina web dedicata.

Alla domanda di rimborso deve essere allegata la documentazione di spesa, consistente nelle fatture relative agli acquisti di DPI e delle relative evidenze di pagamento.

Invitalia, entro 10 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, pubblica il provvedimento cumulativo di ammissione al rimborso e successivamente procede all’erogazione dello stesso sul conto corrente indicato nella domanda dall’impresa beneficiaria.

Bonus Piemonte

La Regione Piemonte ha stanziato 800.000 milioni di euro destinati a far ripartire l’economia nel territorio.

Questi fondi verranno in parte utilizzati per erogare un contributo a fondo perduto ad alcune tipologie di attività.

Vediamo nel dettaglio quali sono gli importi e i destinatari del contributo:

– 2500 euro per  bar, gelaterie, pasticcerie, catering per eventi, ristoranti, agriturismi, sale da ballo e discoteche, saloni di barbiere e parrucchiere

– 2000 euro  per la  ristorazione da asporto e i centri benessere

– 1300 euro  per la  ristorazione non in sede fissa (gelaterie, pasticcerie, take-away)

– 1000 euro  per i  taxi  e i servizi di  noleggio con conducente.

La Regione, inoltre, abbatterà gli oneri e semplificherà le procedure di autorizzazione su suolo pubblico per la  creazione o  l’ ampliamento  dei  dehor , in modo da sostenere i pubblici esercizi nell’affrontare le misure di contenimento e distanziamento sociale previste per la Fase2.

Da metà di maggio  tutti gli interessati riceveranno da Finpiemonte una comunicazione via pec  per indicare il conto corrente su cui ricevere il contributo a fondo perduto, che verrà accreditato nell’arco di qualche giorno.

Sembra che la procedura sia piuttosto semplice ed automatica.

Non ci resta che aspettare di ricevere la mail.

Fase 2 Covid: come riaprire attività di take away

Il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, ha consentito la riapertura di molte attività a partire da lunedi 4 maggio.

In generale si tratta di attività di commercio all’ingrosso e servizio d’asporto per bar, pub, ristoranti, pasticcerie e gelaterie.

Alcune Regioni hanno stabilito misure più stringenti, ad esempio il Piemonte ha stabilito che l’attività di asporto di bar, pub, ristoranti, pasticcerie e gelaterie nel Comune di Torino potrà partire solo da sabato 9 maggio.

Per poter procedere con l’attività di asporto occorre inviare una semplice comunicazione al Comune che potrà revocare l’autorizzazione qualora non vengano rispettate le direttive.

Allora vediamo nel dettaglio quali saranno le misure da adottare per poter aprire in sicurezza:

 

  • distanza minima in coda di 2 metri
  • ritiro dei prodotti precedentemente ordinati per appuntamenti dilazionati, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno, e con presenza nel locale di un cliente alla volta, che deve fermarsi il tempo strettamente necessario per la consegna e sempre rispettando le misure di sicurezza previste dal dpcm del 26 aprile
  • divieto di consumo dei prodotti all’interno dei locali e nelle immediate vicinanze
  • mascherina obbligatoria per clienti e personale in servizio

Sarà consentito l’asporto anche in quegli esercizi di ristorazione per i quali è prevista la consegna al cliente direttamente dal veicolo.

L’attività di ristorazione da asporto sarà possibile dalle 6 alle 21. I sindaci potranno modificare tali orari in presenza di qualificate motivazioni e nel rispetto delle esigenze dei luoghi.

 

Protocollo aziendale per contenimento e prevenzione Covid-19

Le aziende con dipendenti hanno l’obbligo di adottare il Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, così come sottoscritto in data 14 marzo 2020 tra le organizzazioni datoriali e CGIL, CISL e UIL.

Si tratta di un regolamento aziendale, personalizzato sulla base dell’attività che viene svolta, che deve essere assolutamente rispettato da datore di lavoro e dipendenti.

In caso di mancata o erronea redazione del documento o inadempimento, il datore di lavoro potrebbe incorrere in responsabilità anche di natura penale nel caso in cui un dipendente dovesse contrarre il virus Covid 19 sul posto di lavoro.

Il mio studio, in collaborazione con un importante studio legale che da anni si occupa di privacy e sicurezza del lavoro può supportare il datore di lavoro nella redazione del suddetto protocollo.

Invito chi fosse interessato a contattarmi telefonicamente o via mail.